LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Un articolo di Davide Crisci

Il “made in” esprime l’origine c.d. “commerciale”: è l’elemento che identifica il paese di fabbricazione di ciascun prodotto e lo accompagna nella fase di commercializzazione.
Norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e tutelano il diritto del consumatore ad avere corrette informazioni sull’origine geografica dei prodotti, non solo nella fase della loro commercializzazione all’interno del territorio dello Stato, ma anche all’atto della loro importazione/esportazione.Le regole di determinazione dell’origine geografica delle merci sono stabilite nel:

  • Regolamento UE – N. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione CDU – artt. 59/62
  • Regolamento Delegato UE 2446/2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 – artt. 32/36 ed all. 22-01.

Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all’esportazione).

La normativa comunitaria distingue:
Origine comune o non preferenziale: mira a tutelare il consumatore sull’effettivo luogo di produzione delle merci (“Made in”). L’origine non preferenziale definisce la “nazionalità” di un prodotto.
Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi negli scambi internazionali di merci. Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale. Un prodotto “Made in Italy” non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente “Made in Italy”.

Come si stabilisce l’origine della merce?
I prodotti o le merci acquisiscono l’origine del paese o territorio in cui sono interamente ottenuti;
Le merci o i prodotti alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all’esportazione).

Pertanto: NON è possibile rivendicare l’origine nazionale (es. MADE IN ITALY) di quei beni per i quali una parte rilevante del processo produttivo è stato realizzato all’estero; laddove in un paese straniero avvenga l’ultima lavorazione sostanziale o sufficiente –lavorazione che non deve consistere nel mero assemblaggio, etichettatura o confezionamento dei prodotti – NON sarà possibile apporre in etichetta l’indicazione MADE IN ITALY o altre indicazioni fallaci relative all’origine dei prodotti.

Quali le violazioni PENALI a questa normativa?

1. FALSA INDICAZIONE D’ORIGINE: “Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine”
2. FALLACE INDICAZIONE D’ORIGINE: Uso di segni, figure o quant’altro possa indurre a ritenere che il prodotto sia d’origine italiana, anche se è indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti (es. bandiera italiana, Colosseo, Italian Style, nome e indirizzo dell’azienda italiana);
3. FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI: Uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (assenza della dicitura prodotto importato);
4. FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO: Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo;
Integra una Violazione Amministrativa invece il FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI REGISTRATI.

Le principali sfide da affrontare per fare business nei mercati globali sono legate alla concorrenza da parte di tutte le società del mondo, alla conseguente pressione per ridurre i costi ed aumentare i benefici, una “vita” dei prodotti sempre più breve, un quadro normativo sempre più regolamentato ed una consapevolezza dei consumatori sempre più orientata al rapporto qualità/prezzo.
La sfida della competitività è quindi sempre più legata alla necessità di offrire prodotti o servizi nuovi, o migliori o meno cari, in una parola è sempre più legata all’INNOVAZIONE.

Per tutelare gli outcome di qualsiasi processo innovativo, l’unica soluzione è garantirne l’ESCLUSIVITA’ ( intesa come diritto di usufruire dei frutti dei processi innovativi in esclusiva) attraverso la creazione di propri diritti di proprietà intellettuale o o acquisendo l’autorizzazione all’utilizzo di tali diritti mediante licenze.
Nelle attuali dinamiche di business internazionale innovare significa creare, ad esempio, prodotti più belli, tutelati da diritti di utilizzazione esclusiva di un determinato DESIGN INDUSTRIALE, o di qualità migliore, o dal prezzo inferiore o dalle funzionalità aggiuntive, caratteristiche tutelate dai BREVETTI, o ancora costituire una reputazione del proprio brand da tutelare mediante diritti di esclusiva su un MARCHIO, o infine sviluppare migliori servizi di marketing o di after sale, oggetto questi del diritto di COPYRIGHT.

Questi diritti esclusivi sono rilasciati da autorità statali ai creatori di INNOVAZIONE che meritano protezione in quanto questa sorta di “ricompensa” stimola la creatività mediante i processi di Ricerca & Sviluppo – quindi stimola gli investimenti nella Ricerca & Sviluppo – , e proteggendo dalla concorrenza sleale protegge i consumatori. I marchi sono segni per distinguere i prodotti/servizi di una persona/società da quelli dei concorrenti; tali segni devono presentare un carattere DISTINTIVO ( ossia di distinguibilità) rispetto ai marchi concorrenti, di NOVITA’ ( devono essere disponibili), non devono essere ingannevoli, generici, puramente descrittivi, non possono violare l’ordine pubblico o la moralità.

La protezione dei marchi richiede una registrazione nell’area geografica nella quale si intende far valere la protezione; la registrazione al di fuori dei confini nazionali quindi può essere su base regionale ( intesa come area continentale- per una tutela in ambito europeo ad esempio la registrazione deve essere fatta presso l’EUIPO, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’UE), o internazionale, mediante registrazione presso la WIPO ( World Intellectual Property Organization, una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo).

Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Un brevetto non attribuisce al titolare un’autorizzazione al libero uso dell’invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall’utilizzo della stessa. I brevetti in sostanza tutelano una idea concettuale, una scoperta, informazioni commerciali confidenziali che danno un vantaggio concorrenziale in quanto segrete, appunto INNOVAZIONI che abbiano “applicabilità industriale”. La durata del diritto di tutela ( o esclusiva) non è illimitata, ma perdura finché l’innovazione rimane tale.

A partire dal 1 Luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale nazionale, ammesse dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, vengono trasmesse all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che provvede – entro circa nove mesi dal deposito – a inviare al richiedente il cosiddetto “parere di merito” (Rapporto di Ricerca), contenente l’esame dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale; è possibile comunque ottenere un brevetto praticamente in tutti i Paesi che prevedono la tutela delle innovazioni e quindi quasi in tutto il mondo.
Il diritto alla tutela del design industriale copre le “forme ornamentali di prodotti utilitari” che rappresentino una NOVITA’ mondiale, abbiano applicazione industriale e non coprono gli aspetti funzionali dei prodotti.
Infine i cd Copyright sono Diritti d’esclusività riconosciuti dallo Stato agli autori di opere letterarie e artistiche che siano dotati di ORIGINALITA’.

Davide Crisci

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