PRINCIPALI DOCUMENTI NELL’IMPORT – EXPORT

Di Davide Crisci

Tra le conoscenze “tecniche” inerenti le operazioni con l’estero sicuramente la documentazione assume un importanza fondamentale; assicurarsi di essere in possesso della corretta documentazione è infatti l’unico modo per attenersi alla legislazione, riducendo al minimo rischi e ritardi.

Una breve disamina della materia potrà essere utile a chi si avvicina al mondo dell’internazionalizzazione ed un breve promemoria per chi opera in questo mondo.

I documenti possono essere divisi in due categorie, quelli prodotti dal beneficiario e quelli prodotti da terzi.

I principali sono:

–  Fattura (Commercial Invoice) – è il documento fiscalmente rilevante che comprova una cessione di merci ed è, pertanto, il documento dal quale si evince il loro valore.

La sua completezza di dati e correttezza, di primaria rilevanza sotto l’aspetto fiscale, diviene vitale quando le parti di una operazione internazionale chiedono l’apertura di un Credito Documentario; in tal caso, gli elementi della fattura – come degli altri principali documenti impiegati nelle operazioni-  devono corrispondere fedelmente alle istruzioni del credito documentario stesso.
Nell’edizione 600 delle UCP – regole sul credito documentario emesse dalla Camera di Commercio Internazionale-  alla fattura è riservato l’art. 18 secondo il quale deve essere emessa dal beneficiario a nome dell’ordinante, nella stessa valuta del credito e la descrizione delle merci deve corrispondere a quanto indicato nella Lettera di Credito.

– Distinta Colli (Packing List) – riassume l’esatto contenuto dei colli, nonchè il loro peso, le loro dimensioni ed il tipo di imballo utilizzato. La redazione di questo documento andrebbe fatta nella maniera più puntuale possibile con la corretta indicazione della fattura a cui fa riferimento.

–    Distinta Pesi (Weight List) – si tratta di una dettagliata elencazione della spedizione approntata dove si specificano, collo per collo, il contenuto con relativo peso e volume. A volte packing list e weight list possono essere raggruppati in un unico documento, ma solo se nella Lettera di Credito viene espressamente richiesto.

–    Certificato di Origine (Certificate of Origin) – è un documento, rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, che attesta l’origine non preferenziale della merce destinata all’esportazione definitiva, consentendo una riduzione o non applicazione – in casi specifici – dei dazi doganali all’importazione.

 –    Polizza di Carico Marittima (Bill of Lading) – è il documento di trasporto via nave, definito titolo rappresentativo delle merci. La Polizza di Carico può essere emessa in forma “negoziabile” o “non negoziabile”. Se viene emessa in forma “negoziabile” (preferibile) essa si può trasferire con la girata.

La Polizza di Carico viene emessa in più originali (solitamente tre) che costituiscono il full set richiesto nella Lettera di credito.

In sostanza, la Polizza di carico rappresenta un titolo di credito, che incorpora il diritto del consegnatario del full set di 3 originali di polizza a farsi consegnare la merce.

Il credito in questo caso richiede: Full set on board Bill of Lading issued to the order and blank endorsed..

–    Lettera di vettura aerea (Air Waybill) – è il documento che attesta un contratto di trasporto via aereo tra mittente/caricatore e vettore; non è né rappresentativo di merce né negoziale e viene emesso in tre esemplari. Può essere emessa anche come House Air Waybill quando è rilasciata dallo spedizioniere che raggruppa spedizioni da mittenti diversi con stesso aeroporto di partenza e di arrivo. Nelle UCP 600 ICC alla Air Waybill è riservato l’art. 23 che prevede tutti i termini e le condizioni che il documento deve contenere.

–    Lettera di vettura CMR – in base all’accordo internazionale del trasporto su strada (Convention des Merchandises par Route) è il documento dal quale risulta l’accordo delle parti per le merci da trasportare, le modalità ed le condizioni del trasporto, nonché il luogo di destinazione; non è né rappresentativo né negoziale. Viene emesso in tre copie di cui una per il mittente, una per il vettore e una viaggia con le merci per il destinatario. Nelle UCP 600 ICC ai documenti di trasporto su strada e per ferrovia è riservato l’art. 24.

–    Certificato di presa in carico delle merci (Forwarding Certificate of Receipt – FCR) – è il documento che attesta la presa in carico della merce da parte di uno Spedizioniere. L’FCR non è considerato come documento di trasporto.

–    Polizza o Certificato di Assicurazione – la prima identifica il contratto di assicurazione mentre il certificato è un documento riassuntivo delle principali condizioni a cui vengono prestate le garanzie assicurative. Nelle UCP 600 ICC ai certificati di assicurazione è riservato l’art. 28 che prevede tutti i termini e le condizioni che il documento deve contenere.

–    Certificato di Ispezione – è un documento rilasciato da Enti o Società di Ispezione e/o Sorveglianza che hanno la funzione di attestare lo stato, la qualità, la tipologia di merce che costituirà l’oggetto della fornitura. Può servire per accertare il buono stato di quanto deve essere spedito e la presenza di particolari requisiti (tecnici o organolettici) concordati nel contratto.

Davide Crisci