Prima di mettere altri soldi, guarda dove sta andando l’azienda.
Un articolo di Patrizio Gatti
“Se servirà, metterò altri soldi. Se poi l’attività non si riprenderà, prenderemo atto che l’investimento non ha funzionato e chiuderemo.”
Sono parole di un imprenditore che gestisce diverse attività. Si riferiva a una piccola azienda della quale è socio di maggioranza e che non stava producendo i risultati sperati.
Il ragionamento aveva una sua logica. Un socio può finanziare nuovamente l’azienda e concederle altro tempo.
Prima di farlo sarebbe utile capire che cosa produrrà quel denaro. Potrebbe sostenere una ripresa, oppure finire per coprire perdite che continueranno a presentarsi.
La scelta di investire resta al socio. I doveri di chi amministra la società, però, rimangono.
E qui entrano in gioco gli adeguati assetti.
Che cosa sono gli adeguati assetti
L’articolo 2086 del Codice civile prevede che l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva istituisca un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Gli assetti devono anche consentire di rilevare tempestivamente la crisi o la perdita della continuità aziendale. Quando emergono queste situazioni, chi amministra deve attivarsi “senza indugio”, per usare le parole del legislatore.
Non esiste un modello uguale per tutti. Una piccola azienda non deve avere la struttura di un grande gruppo. Organizzazione e controlli vanno costruiti tenendo conto dell’attività svolta e della sua complessità.
In termini pratici, l’assetto organizzativo riguarda il funzionamento dell’azienda. Chi svolge un determinato compito? Chi prende le decisioni? Chi ne risponde?
L’assetto amministrativo riguarda i processi e il passaggio delle informazioni. Un dato può essere corretto, ma se arriva tardi a chi deve decidere perde buona parte della sua utilità.
L’assetto contabile deve permettere una rappresentazione attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Guardare almeno ai dodici mesi successivi
L’articolo 3 del Codice della crisi distingue tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo.
Per l’imprenditore individuale la norma stabilisce:
“L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.”
Per l’imprenditore collettivo prevede invece:
“L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.”
La norma indica anche che cosa devono consentire queste misure e questi assetti.
Tra le verifiche previste ci sono la rilevazione di “eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario” e quella relativa alla “sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.
Anche la definizione di crisi contenuta nell’articolo 2 guarda ai mesi successivi. La norma parla dello “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Quindi non basta sapere se l’azienda ha generato un utile. Serve capire se nei mesi successivi avrà denaro sufficiente per pagare finanziamenti, fornitori, personale e imposte.
Il solo bilancio annuale difficilmente permette una verifica aggiornata di questo tipo. Descrive un periodo trascorso. Per guardare avanti servono dati recenti e una previsione degli incassi e dei pagamenti.
Quella previsione, però, non può rimanere ferma. Durante l’anno cambiano le vendite, alcuni incassi slittano e possono presentarsi spese che non erano state considerate. Occorre aggiornarla e confrontarla con quello che sta succedendo davvero.
Il ruolo del controllo di gestione
La legge non impone un determinato modello di controllo di gestione o di tesoreria. Richiede però che l’impresa disponga delle informazioni necessarie per effettuare quelle verifiche e accorgersi per tempo di eventuali squilibri.
Il controllo di gestione può quindi fornire gli strumenti utili per rispondere a quanto richiesto dalla legge. Permette, per esempio, di seguire costi e margini durante l’anno.
Con il budget si traducono le decisioni in risultati attesi. La pianificazione della tesoreria aiuta a capire se la liquidità prevista sarà sufficiente per rispettare le scadenze.
Gli adeguati assetti comprendono anche l’organizzazione aziendale, i processi e il modo in cui le informazioni arrivano a chi decide. Il controllo di gestione ne rappresenta una parte, non l’intero sistema.
Ma torniamo al socio di maggioranza disposto a versare altro denaro.
Se crede nell’azienda e vuole sostenerla, ben venga un nuovo apporto. La scelta è sua.
Prima, però, forse conviene accertarsi che chi la amministra abbia fatto le verifiche necessarie e che gli assetti funzionino davvero.
Così può capire quanto denaro potrebbe ancora servire e quale miglioramento aspettarsi. Nei mesi successivi potrà confrontare quella previsione con ciò che è accaduto davvero.

