PROPRIETA’ INTELLETTUALE A TUTELA DEI BUSINESS INTERNAZIONALI

Un articolo di Davide Crisci

Le principali sfide da affrontare per fare business nei mercati globali  sono legate alla concorrenza da parte di tutte le società del mondo, alla conseguente pressione per ridurre i costi ed aumentare i benefici, una “vita” dei prodotti sempre più breve, un quadro normativo sempre più regolamentato ed una consapevolezza dei consumatori sempre più orientata al rapporto qualità/prezzo.

La sfida della competitività è quindi sempre più legata alla necessità di offrire prodotti o servizi nuovi, o migliori o meno cari, in una parola è sempre più legata all’INNOVAZIONE.

Per tutelare gli outcome di qualsiasi processo innovativo, l’unica soluzione è garantirne l’ESCLUSIVITA’ ( intesa come diritto di usufruire dei frutti dei processi innovativi in esclusiva) attraverso la creazione di propri diritti di proprietà intellettuale o o acquisendo l’autorizzazione all’utilizzo di tali diritti mediante licenze.

Nelle attuali dinamiche di business internazionale innovare significa creare, ad esempio, prodotti più belli, tutelati da diritti di utilizzazione esclusiva di un determinato DESIGN INDUSTRIALE, o di qualità migliore, o dal prezzo inferiore o dalle funzionalità aggiuntive, caratteristiche tutelate dai BREVETTI, o ancora costituire una reputazione del proprio brand da tutelare mediante diritti di esclusiva su un MARCHIO, o infine sviluppare migliori servizi di marketing o di after sale, oggetto questi del diritto di COPYRIGHT.

Questi diritti esclusivi sono rilasciati da autorità statali ai creatori di INNOVAZIONE che meritano protezione in quanto questa sorta di “ricompensa” stimola la creatività mediante i processi di Ricerca & Sviluppo – quindi stimola gli investimenti nella Ricerca & Sviluppo – ,  e proteggendo dalla concorrenza sleale protegge i consumatori.                                                                                                                                                                                                                                                I marchi sono segni per distinguere i prodotti/servizi di una persona/società da quelli dei concorrenti; tali segni devono presentare un carattere DISTINTIVO ( ossia di distinguibilità) rispetto ai marchi concorrenti, di NOVITA’ ( devono essere disponibili), non devono essere ingannevoli, generici, puramente descrittivi, non possono violare l’ordine pubblico o la moralità.

La protezione dei marchi richiede una registrazione nell’area geografica nella quale si intende far valere la protezione; la registrazione al di fuori dei confini nazionali quindi può essere su base regionale ( intesa come area continentale- per una tutela in ambito europeo ad esempio la registrazione deve essere fatta presso l’EUIPO,  Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’UE), o internazionale, mediante registrazione presso la WIPO ( World Intellectual Property Organization, una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo).

Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Un brevetto non attribuisce al titolare un’autorizzazione al libero uso dell’invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall’utilizzo della stessa. I brevetti in sostanza tutelano una idea concettuale, una scoperta, informazioni commerciali confidenziali che danno un vantaggio concorrenziale in quanto segrete, appunto INNOVAZIONI che abbiano “applicabilità industriale”. La durata del diritto di tutela ( o esclusiva) non è illimitata, ma perdura finché l’innovazione rimane tale.

A partire dal 1 Luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale nazionale, ammesse dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, vengono trasmesse all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che provvede – entro circa nove mesi dal deposito – a inviare al richiedente il cosiddetto “parere di merito” (Rapporto di Ricerca), contenente l’esame dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale; è possibile comunque ottenere un brevetto praticamente in tutti i Paesi che prevedono la tutela delle innovazioni e quindi quasi in tutto il mondo.

Il diritto alla tutela del design industriale copre le “forme ornamentali di prodotti utilitari” che rappresentino una NOVITA’ mondiale, abbiano applicazione industriale e non coprono gli aspetti funzionali dei prodotti.

Infine i cd Copyright sono Diritti d’esclusività riconosciuti dallo Stato agli autori di opere letterarie e artistiche che siano dotati di ORIGINALITA’.

Davide Crisci